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Regesto a

Arbitrato internazionale; lingua della procedura innanzi al Tribunale federale (art. 42 cpv. 1 e 54 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 70 cpv. 1 Cost.).
Anche se la sentenza impugnata è stata redatta in inglese, l'atto di ricorso e, se del caso, tutti gli scritti successivi delle parti devono essere redatti in una lingua ufficiale della Confederazione. In una tale ipotesi il Tribunale federale ha la consuetudine di condurre la procedura d'istruzione e di emanare la sua sentenza nella lingua del ricorso (consid. 1).

Regesto b

Arbitrato internazionale; revisione di una sentenza in caso di violazione delle disposizioni sulla ricusa?
La scoperta, posteriore allo spirare del termine di ricorso contro una sentenza arbitrale internazionale, di un motivo che avrebbe dovuto comportare la ricusa dell'arbitro unico o di uno dei membri del Tribunale arbitrale permette di depositare innanzi al Tribunale federale una domanda di revisione di tale sentenza? Quesito lasciato indeciso (consid. 2).

Regesto c

Arbitrato internazionale; ricusa; linee guida sui conflitti d'interessi nell'arbitrato internazionale; situazione particolare degli studi legali internazionali.
L'arbitro deve presentare sufficienti garanzie d'indipendenza e imparzialità (consid. 3.1.1). Portata delle linee guida sui conflitti d'interessi nell'arbitrato internazionale edite dall'International Bar Association (consid. 3.1.2). Esame del rispetto di tali garanzie nel caso di un arbitro unico, avvocato membro di uno studio legale svizzero che opera in rete con studi legali di altri paesi e uno di questi studi ha consigliato una consorella della società parte alla procedura arbitrale mentre quest'ultima era pendente (consid. 3.2 e 3.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 70 cpv. 1 Cost.