Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, art. 60 LAsi; Convenzione di domicilio del 13 dicembre 1930 tra la Svizzera e la Turchia; rifugiato riconosciuto come tale, permesso di domicilio, diritto di cambiare cantone, proponibilità del ricorso di diritto amministrativo.
Dall'art. 60 cpv. 2 LAsi non può essere dedotto nessun diritto di cambiare cantone. Sono invece applicabili le convenzioni di domicilio conchiuse tra la Svizzera e il paese d'origine dei rifugiati titolari di un permesso di domicilio in Svizzera, motivo per cui nel caso di specie vi è un diritto di cambiare cantone. Il ricorso di diritto amministrativo è quindi ammissibile (consid. 2).
Condizioni alle quali può essere negato il cambiamento di cantone al rifugiato titolare di un permesso di domicilio e che può appellarsi ad una Convenzione di domicilio. Dato che il rimprovero di fannullaggine mosso al rifugiato non poteva costituire un motivo di espulsione, è a torto che il cambiamento di cantone è stato rifiutato nel caso concreto (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 60 LAsi, art. 60 cpv. 2 LAsi