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Regesto

Richiesta di adozione di un minore presentata da coniugi di cui uno è parente della madre del bambino (art. 264 CC).
1. Contrariamente a quanto previsto dal diritto previgente, il nuovo diritto, di principio, ammette che un bambino sia adottato dai propri nonni. Nondimeno, in simili circostanze, la richiesta di adozione va esaminata con particolare attenzione (consid. 3).
2. Una tutela o una custodia parentale attribuita ai nonni, per il bambino, non equivale a un'adozione; quest'ultima conferisce in effetti all'adottato lo statuto giuridico di figlio dei genitori adottivi e crea pertanto dei diritti che le misure testé citate non concedono (consid. 4a).
3. Di regola, la richiesta di adozione dei nonni va respinta se la madre naturale vive in comunione domestica con loro o se abita nelle vicinanze e li visita sovente. Nondimeno, anche in simili circostanze, l'adozione può rivelarsi nell'interesse del bambino, se il genitore naturale, per la sua giovane età o per il suo stato mentale, non è in grado di costruire una relazione sociale e psichica normale con il figlio (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: art. 264 CC