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Regesto

Art. 4 Cost., art. 85 lett. a OG, § 35 cpv. 3 Cost. Basilea Campagna, numerus clausus per l'ammissione ad una scuola magistrale pubblica.
1. L'esistenza di un diritto sociale alla formazione, in particolare ad una formazione a livello secondario, non può essere dedotta dal diritto costituzionale federale, né dal diritto costituzionale del cantone di Basilea Campagna (consid. 2a). Il privato ha invece il diritto, fondato sull'art. 4 Cost., d'essere trattato senza disparità e senza arbitrio per quanto concerne l'ammissione ad un istituto pubblico d'istruzione.
2. Ammissibilità del numerus clausus:
a) Un numerus clausus per l'ammissione ad un istituto pubblico d'istruzione è compatibile con l'art. 4 Cost., laddove i motivi della sua introduzione e la disciplina applicabile nel caso singolo siano conformi al diritto costituzionale (consid. 2b).
- Un numerus clausus destinato a organizzare la formazione in funzione del fabbisogno futuro di maestri è, in linea di principio, compatibile con l'art. 4 Cost. (consid. 2b/aa).
- È altresì compatibile con l'art. 4 Cost. tener conto, nell'applicazione del numerus clausus, delle capacità del candidato (consid. 2b/bb).
b) Chi chiede d'essere ammesso a un istituto pubblico d'istruzione che prepara all'esercizio di una funzione ufficiale (per esempio, alla funzione d'insegnante in una scuola pubblica) non può invocare la libertà di commercio e d'industria. Questo diritto costituzionale garantisce la libertà di scelta di una professione soltanto nei settori dell'economia privata (consid. 2c).
3. Ammissibilità della delega legislativa:
a) La riserva della legge e le esigenze costituzionali relative all'ammissibilità della delega della competenza legislativa si applicano, in linea di principio, anche in materia di prestazioni dello Stato (consid. 3a).
b) La delega contenuta in una legge che conferisce all'esecutivo la competenza d'introdurre un numerus clausus per l'ammissione ad una scuola magistrale pubblica, al fine d'organizzare la formazione in funzione del fabbisogno futuro di maestri, deve menzionare almeno la natura e lo scopo di questa misura. Il § 8 cpv. 3 della legge di Basilea Campagna sugli istituti che rilasciano attestati di maturità non adempie tali esigenze (consid. 3b).

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Artikel: Art. 4 Cost., art. 85 lett. a OG, § 35 cpv. 3 Cost.