Regesto
Legittimazione al ricorso (art. 19 LEF); compensazione nel fallimento (art. 213 LEF); cessione di pretese litigiose della massa ai creditori che ne fanno domanda (art. 260 LEF).
1. Legittimazione al ricorso:
a) dell'ufficio dei fallimenti quale amministrazione del fallimento (consid. 1);
b) del debitore della pretesa di cui č chiesta la cessione e che vorrebbe opporre il proprio credito in compensazione (consid. 2).
2. La dichiarazione di un creditore concorsuale di compensare il proprio credito, non accettata dall'amministrazione, non osta alla cessione della pretesa, cui č opposta la compensazione, ad altri creditori (consid. 3).
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Referenzen
Artikel: art. 19 LEF, art. 213 LEF, art. 260 LEF