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Regesto

Art. 12 cpv. 2 lett. b OAMal: Spese di diffida.
Pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie puň esigere il pagamento in adequata misura delle spese di diffida cosě come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

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Referenzen

Artikel: Art. 12 cpv. 2 lett. b OAMal