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Regesto

Art. 97 cpv. 1 LAVS, art. 41bis cpv. 1 OAVS. Dal momento che la decisione sugli interessi di mora assume carattere accessorio rispetto a quella sui contributi, non è dato in tema, di interessi moratori, l'esame del fondamento di una decisione sui contributi passata in giudicato (consid. 4).
Art. 16 cpv. 1 LAVS, art. 41bis cpv. 3 lett. a e c OAVS.
- Dopo l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1988, del nuovo testo dell'art. 41bis OAVS, la cassa di compensazione non è più tenuta - contrariamente a quanto esatto nella sentenza DTF 109 V 8 consid. 4b - a stabilire e mettere simultaneamente in conto, in una decisione su contributi arretrati, gli interessi di mora maturati sino alla fine del mese che precede la resa della decisione. Ciò esclude l'applicazione per analogia dell'art. 16 cpv. 1 LAVS alla perenzione o prescrizione del credito di interessi moratori, eventualità ravvisata a seconda dei casi (precedente art. 41bis cpv. 2 OAVS) nella sentenza DTF 111 V 97 consid. 5d (consid. 5d/aa).
- Il termine per far valere un credito di interessi moratori decorre dal momento in cui la cassa di compensazione può stimare e calcolare l'importo degli interessi moratori, cioè, di regola, solo dopo aver ricevuto il pagamento dei contributi (consid. 5d/bb).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 109 V 8, 111 V 97

Artikel: Art. 16 cpv. 1 LAVS, Art. 97 cpv. 1 LAVS, art. 41bis cpv. 1 OAVS, art. 41bis OAVS mehr...