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Regesto

Art. 154 e art. 194 segg. previgente CC. Liquidazione del regime matrimoniale dell'unione dei beni; computo delle prestazioni di un istituto di previdenza professionale.
1. Il diritto a future prestazioni di un istituto di previdenza professionale costituisce un'aspettativa che non fa parte del patrimonio coniugale e che non deve essere computata nel calcolo dell'aumento dell'unione coniugale (conferma della giurisprudenza; consid. 4b).
2. Nel regime dell'unione dei beni, il capitale versato da un istituto di previdenza professionale, in virtù degli art. 331c cpv. 4 lett. b n. 2 CO e art. 30 cpv. 2 lett. b LPP, fa parte degli acquisti del marito, in quanto non sia stato trasferito in una nuova cassa (consid. 4c/bb).
3. Cessione alla moglie, a titolo di anticipo ereditario, di un credito che il padre aveva nei confronti di entrambi i coniugi; esigibilità e interessi del credito per apporti della moglie nei confronti del marito (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 30 cpv. 2 lett. b LPP