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Regesto

Art. 12 cpv. 1 LAI, art. 2 cpv. 3 OAI.
- La fisioterapia ambulatoriale costituisce, di regola, il provvedimento semplice e adeguato per migliorare o mantenere la capacità funzionale da cui dipende la capacità di guadagno di un assicurato paralitico il quale adempie, di massima, i presupposti dell'art. 2 cpv. 3 OAI.
- L'assicurazione per l'invalidità deve prendere a carico un trattamento in un istituto, se le cure ambulatoriali non possono essere eseguite o possono esserle solo con mezzi sproporzionati per cause particolari proprie all'assicurato oppure quando deve essere applicata una terapia particolarmente intensa la quale eccede qualitativamente e quantitativamente l'ambito delle possibilità di un trattamento ambulatoriale (precisazione della giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: art. 2 cpv. 3 OAI, Art. 12 cpv. 1 LAI