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Regesto

Art. 28 cpv. 1, 28 cpv. 1ter, 29 cpv. 1 lett. b LAI, art. 88a cpv. 2 OAI.
- L'art. 28 cpv. 1ter LAI non è semplice norma disciplinante le modalità di pagamento, ma stabilisce un presupposto del diritto a prestazioni. Il riconoscimento di un diritto fittizio a un quarto di rendita (per un'invalidità pari almeno al 40%, ma inferiore al 50%), con successiva determinazione della decorrenza della prestazione conformemente all'art. 88a cpv. 2 OAI, è pertanto escluso.
- Per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invalidità pari almeno al 50%.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 88a cpv. 2 OAI, art. 28 cpv. 1ter LAI, art. 29 cpv. 1 lett. b LAI