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Regesto

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; ammissibilità di un ricorso di un ufficio AI contro un giudizio di rinvio.
Secondo giurisprudenza, i giudizi di rinvio che contengono indicazioni vincolanti per la nuova decisione causano all'autorità interessata un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Tale principio vale tuttavia soltanto nel caso in cui il giudizio di rinvio contenga disposizioni di ordine materiale. Se quest'ultimo si esaurisce nell'accertamento di una violazione del diritto di essere sentito (nella fattispecie dell'obbligo di motivazione) e rinvia la causa all'amministrazione per sanare il vizio, ma senza unirvi ingiunzioni di ordine materiale, l'autorità non subisce un pregiudizio irreparabile e la possibilità di ricorso decade (consid. 4.2-4.2.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF