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Regesto

Art. 29a Cost., art. 80 cpv. 1 e 2 nonché art. 130 cpv. 1 e 4 LTF, § 5 VO BGG/ZH; competenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo quale ultima autorità cantonale di ricorso nell'ambito di controversie afferenti l'esecuzione di pene e misure.
In base al § 5 dell'ordinanza del Consiglio di Stato del Cantone Zurigo sull'adeguamento del diritto cantonale alla legge sul Tribunale federale (VO BGG/ZH; in vigore dal 1° gennaio 2007) unitamente al § 43 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 della legge zurighese sulla procedura amministrativa (VRG) e all'art. 80 cpv. 2 LTF nonché all'art. 130 cpv. 1 e 4 LTF, il Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo è l'ultima autorità cantonale di ricorso nell'ambito di controversie afferenti l'esecuzione di pene e misure. Non si scorgono valide ragioni per negare l'applicabilità della regolamentazione dei rimedi di diritto del § 5 VO BGG/ZH durante il periodo transitorio dell'art. 130 cpv. 1 LTF. La decisione impugnata, in cui il Tribunale amministrativo cantonale nega la sua (attuale) competenza e non entra nel merito sul ricorso inoltratogli, viola il diritto costituzionale come pure il diritto federale (conferma della DTF 134 I 199; consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 134 I 199

Artikel: art. 130 cpv. 1 e 4 LTF, Art. 29a Cost., art. 80 cpv. 2 LTF, art. 130 cpv. 1 LTF