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Regesto

Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU; divieto di utilizzazione di prove.
Esame - senza che vi sia un'infrazione da elucidare - di una videocamera andata persa per individuare il suo proprietario. Lasciata irrisolta la questione di sapere se gli indizi di un comportamento penalmente rilevante raccolti grazie a una ricerca generalizzata e indeterminata di prove ("fishing expedition") soggiacciono al divieto assoluto di utilizzare prove (consid. 2.3.2).
Ponderazione tra l'interesse pubblico alla ricerca della veritŕ e quello privato dell'accusato all'inutilizzabilitŕ delle prove (consid. 2.3.3-2.3.5).
Effetto indiretto dei mezzi di prova acquisiti in modo illecito (consid. 2.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU