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Regesto a

Art. 97 cpv. 1 OG, art. 5 PA in relazione con l'art. 184 cpv. 3 Cost.; art. 98 lett. a e art. 100 cpv. 1 lett. a OG, art. 6 n. 1 CEDU.
Una presa di posizione di un Dipartimento federale che rende opponibile ai beni di una persona un blocco patrimoniale ordinato dal Consiglio federale sulla base dell'art. 184 cpv. 3 Cost. costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (consid. 4), riguardante diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 6) e impugnabile con un ricorso di diritto amministrativo.

Regesto b

Art. 6 n. 1 CEDU; diritto a un tribunale indipendente; principio della separazione dei poteri.
Una decisione non viola il diritto a un tribunale indipendente né il principio della separazione dei poteri per il fatto che impedisce l'esecuzione da parte dell'autorità competente, in concreto dell'Ufficio di esecuzione, di una sentenza cresciuta in giudicato (consid. 9).

Regesto c

Art. 5 e 36 Cost. in relazione con l'art. 184 cpv. 3 Cost.
Quando adempie le premesse dell'art. 184 cpv. 3 Cost., un provvedimento fondato su tale disposizione costituisce una base legale sufficiente per la limitazione delle libertà fondamentali, in quanto queste restrizioni siano inoltre giustificate da un interesse pubblico e proporzionate allo scopo perseguito (consid. 10).

Regesto d

Art. 36 cpv. 3 e art. 184 cpv. 3 Cost.; principio della proporzionalità.
In concreto, il blocco litigioso, nella misura in cui si applica ai beni rivendicati sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato, viola il principio della proporzionalità, non fosse altro che per la sua durata eccessiva (consid. 11).

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