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Regesto

Art. 264b cpv. 1 CC; art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza del Consiglio federale del 19 ottobre 1977 sull'affiliazione. Accoglimento in vista d'adozione da parte di una persona sola.
Una persona non coniugata può adottare da sola qualora siano realizzate le condizioni per il bene del bambino, nonostante l'assenza di circostanze eccezionali (consid. 3 e 4); in particolare non può essere pretesa un'esperienza a carattere pedagogico o una relazione preesistente con il bambino (consid. 5).
A causa della sua situazione il richiedente dev'essere particolarmente disponibile. Un'attività professionale a metà tempo non nuoce, di principio, agli interessi del bambino (consid. 6).
Una differenza di età superiore ai 40 anni fra il bambino e il futuro genitore adottivo non esclude l'instaurarsi di un normale rapporto di filiazione (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 264b cpv. 1 CC