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Regesto

Art. 195 cpv. 3 CP; promovimento della prostituzione.
Si rende colpevole di promovimento della prostituzione ai sensi dell'art. 195 cpv. 3 CP, da un lato, chi sorveglia se, in che modo e in quale misura la persona si dedica alla prostituzione o esige regolarmente un resoconto al riguardo, e, dall'altro, chi impone il luogo, il tempo e l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione. La punibilità presuppone che una certa pressione sia esercitata su tale persona, di modo che quest'ultima è lesa nella sua libertà di azione e non può decidere se e come intende dedicarsi alla prostituzione (consid. 1).
Caso di un'agenzia di accompagnamento nel quale i presupposti del reato di promovimento della prostituzione sono stati considerati adempiuti (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: Art. 195 cpv. 3 CP