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Regesto

Art. 21 e 26 CL; art. 27 e 33 CLug; azione di accertamento negativo; effetti della decisione che nega il riconoscimento di una decisione estera; eccezione di litispendenza e res iudicata.
L'eccezione di litispendenza ai sensi dell'art. 21 CL rispettivamente dell'art. 27 CLug trova unicamente applicazione quando entrambi i processi sono ancora pendenti. Una volta conclusosi il primo processo, i conflitti tra decisioni contraddittorie sono risolti tramite l'istituto del riconoscimento (consid. 5).
La sentenza che rifiuta, a titolo principale, il riconoscimento in Svizzera di una decisione estera acquista in linea di principio forza di cosa giudicata materiale. La decisione estera non riconosciuta non esplica l'effetto della res iudicata in Svizzera e non osta quindi all'introduzione in questo Paese di un'azione di accertamento negativo fra le medesime parti e avente il medesimo oggetto (consid. 6).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 21 e 26 CL, art. 27 e 33 CLug, art. 21 CL, art. 27 CLug