Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 41 cpv. 3, art. 49 cpv. 1, 2 e 5 LAMal: Oggetto dell'obbligo del Cantone di domicilio di assumere la differenza dei costi.
Nella nozione di servizi ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 prima frase LAMal rientrano di massima tutte le prestazioni fornite dall'ospedale pubblico, o sussidiato dall'ente pubblico, situato fuori dal Cantone di domicilio, sia per le cure ospedaliere che per quelle semiospedaliere o per quelle prestate ambulatoriamente, compresa un'eventuale degenza, per le quali, in conseguenza della partecipazione ai costi da parte dell'ente pubblico competente (art. 49 cpv. 1, 2 e 5 LAMal), sussistono tariffe differenti secondo che l'assicurato abiti o non abiti nel Cantone.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 49 cpv. 1, 2 e 5 LAMal