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Regesto

Art. 49 cpv. 2 LPP: Previdenza più estesa; diritto a un supplemento fisso (in aggiunta a una pensione d'invalidità) previsto dal regolamento dell'istituto di previdenza.
Applicabilità del regolamento ratione temporis. Portata della regolamentazione transitoria prevista dall'art. 50 cpv. 2 del regolamento 2001 della Cassa pensioni FFS. (consid. 2)
Esame del diritto dell'assicurato a un supplemento fisso secondo l'art. 40 del regolamento 1999 della Cassa pensioni FFS. Interpretazione di questa disposizione regolamentare. Il rifiuto dell'assicurazione invalidità di accordare una rendita all'assicurato non giustifica di per sé la soppressione (associata a una domanda di restituzione) del supplemento fisso di cui beneficiava. Non si potrebbe nemmeno ritenere che nel caso di specie l'assicurato abbia rifiutato di sottoporsi a dei provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili oppure abbia rinunciato a fare valere un diritto a simili provvedimenti, nelle quali ipotesi il regolamento avrebbe giustificato una soppressione del supplemento fisso. (consid. 3 e 4)

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Referenzen

Artikel: Art. 49 cpv. 2 LPP, art. 50 cpv. 2 del, art. 40 del