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Regesto

Art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 16 e 177 LAgr; art. 2 dell'ordinanza DOP/IGP; denominazioni di origine e denominazioni tradizionali; sorte della designazione "Raclette".
Delimitazione dell'oggetto del litigio (consid. 6.1 e 6.5). Regolamentazione applicabile in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche (consid. 6.2 e 6.3). Nozione di denominazione tradizionale e condizioni richieste per la sua registrazione (consid. 6.4). Una denominazione è tradizionale solo se il suo uso è comprovato, se non da lunga data, almeno già da un certo tempo (consid. 7.1-7.3).
La designazione "Raclette" non ha valore di denominazione tradizionale, in quanto l'accezione del termine per designare in maniera ellittica del formaggio per raclette è relativamente recente e poco corrente e non rinvia specificatamente ad un prodotto di origine vallesana, ma ad un formaggio per raclette, indipendentemente dalla sua provenienza (consid. 8.1-8.3).
Dal momento che la denominazione controversa non è tradizionale, il problema della sua degenerazione non si pone ed i sondaggi d'opinione realizzati non sono determinanti per l'esito della vertenza; i loro risultati vanno in ogni caso presi con riserva e sono inadatti a stabilire l'esistenza di una denominazione tradizionale (consid. 9).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 16 e 177 LAgr