Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 31 e 4 Cost.; art. 2 disp. trans. Cost.; art. 11 cpv. 7 del decreto del 7 luglio 1993 sulle designazioni dei vini del Vallese (decreto AOC); divieto del taglio senza dichiarazione ai sensi dell'art. 337 ODerr e proibizione di colmare le botti ai sensi dell'art. 343 ODerr.
L'art. 11 del decreto AOC, il quale vieta il taglio senza dichiarazione e proibisce di colmare le botti per i vini che hanno una designazione di origine controllata è fondato su una base legale sufficiente e non viola l'art. 2 disp. trans. Cost. (consid. 4).
Il divieto di colmare le botti risponde a un interesse pubblico sufficiente e rispetta il principio della proporzionalità giusta l'art. 31 Cost. (consid. 5); non è altresì costitutivo di una disparità di trattamento rispetto agli altri cantoni viticoli (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 31 e 4 Cost., art. 11 cpv. 7 del, art. 337 ODerr, art. 343 ODerr mehr...