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Regesto

Art. 400 cpv. 1 CO; art. 127, 130 cpv. 1 e 75 CO; retrocessioni di parti di premi assicurativi al mandatario da parte di terzi; termine di prescrizione e dies a quo delle pretese di restituzione del mandante.
Richiamo della natura delle retrocessioni nel senso della giurisprudenza (consid. 5.1).
Le retrocessioni non entrano nel campo di applicazione delle prestazioni periodiche dell'art. 128 n. 1 CO. L'obbligo di restituire le retrocessioni si prescrive secondo il termine ordinario di prescrizione di 10 anni dell'art. 127 CO (consid. 5.2).
Il termine di prescrizione inizia a decorrere per ogni pretesa di restituzione il giorno in cui il mandatario ha ricevuto il montante da retrocedere (consid. 5.3).
Determinazione delle pretese di restituzione prescritte (consid. 5.4).
In concreto la mandataria non commette un abuso di diritto invocando la prescrizione (consid. 5.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 400 cpv. 1 CO, art. 127, 130 cpv. 1 e 75 CO, art. 128 n. 1 CO, art. 127 CO