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Regesto

Art. 4 Cost., art. 5 n. 4 CEDU, art. 9 n. 4 Patto ONU II.
Portata del diritto di essere sentito al momento in cui l'accusato è posto in detenzione come pure nella procedura di controllo e di proroga della sua carcerazione: né dalla Costituzione federale né dai trattati internazionali riguardanti i diritti dell'uomo scaturisce il diritto dell'accusato di essere sentito personalmente dal giudice dell'arresto nella procedura di controllo della legalità della detenzione. Tale diritto può nondimeno essere garantito dalle norme procedurali cantonali, come previsto dal Codice di procedura penale del Canton Zurigo (consid. 2a-b). Una specifica rinuncia a questa garanzia non priva l'interessato delle altre garanzie costituzionali derivanti dal diritto di essere sentito, in particolare del diritto di determinarsi su una domanda di proroga della carcerazione presentata dalla persona incaricata dell'istruttoria (consid. 2c-d).
L'annullamento della decisione impugnata a seguito dell'accoglimento del ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di essere sentito non comporta la liberazione dell'accusato; è sufficiente menzionare questo fatto nei considerandi della decisione del Tribunale federale. Le autorità cantonali dovranno pronunciarsi nuovamente sulla liberazione o sul mantenimento della detenzione (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

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Artikel: Art. 4 Cost., art. 5 n. 4 CEDU, art. 9 n. 4 Patto ONU II

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