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Regesto

Art. 50 CEDU, art. 53 CEDU; art. 113 cpv. 3 Cost., art. 114bis cpv. 3 Cost.; art. 139a OG, responsabilità degli eredi per le multe in cui è incorso il defunto (art. 130 cpv. 1 DIFD); revisione della sentenza del Tribunale federale in seguito all'accertamento da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (i.c. art. 6 n. 2).
L'art. 139a OG si applica anche alle decisioni emanate prima dell'entrata in vigore di questa disposizione, quando il termine per depositare una domanda di revisione contro queste decisioni giunge a scadenza solo posteriormente a tale data (consid. 1b).
Rapporto tra l'art. 139a OG e l'art. 50 CEDU. La revisione ai sensi dell'art. 139a OG è ammissibile solo se la riparazione non è possibile altrimenti. Il giudizio di colpevolezza che, secondo la sentenza della Corte, è stato pronunciato a torto nei confronti degli istanti, poiché tenuti responsabili delle multe in cui è incorso il defunto (art. 130 cpv. 1 DIFD), non può essere eliminato che con la ripresa della procedura statale (consid. 2).
La norma contraria alla CEDU non deve più essere applicata, anche se la Corte ha ritenuto che solo l'atto individuale e concreto emanato in applicazione della medesima era lesivo della Convenzione. Rapporto tra l'art. 139a OG e gli art. 113 cpv. 3 e 114bis cpv. 3 Cost. (consid. 3).
Rimborso della multa; pagamento degli interessi (consid. 4).

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