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Regesto

Art. 30 cpv. 1, art. 34, art. 39 cpv. 1 e art. 191c Cost.; procedura per l'elezione dei presidenti dei tribunali circondariali solettesi.
Se nessun presidente di un tribunale circondariale presenta le dimissioni, secondo il diritto cantonale solo gli attuali titolari della carica sono abilitati a partecipare al primo turno della rielezione. I giudici in funzione possono quindi contare su una certa stabilità. Essa serve all'indipendenza della giustizia ed è compatibile con la libertà di voto e di elezione, tanto più che una non rielezione rimane possibile (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 30 cpv. 1, art. 34, art. 39 cpv. 1 e art. 191c Cost.