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Regesto

Art. 3 cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 2, art. 6 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 2 cpv. 2, art. 6 cpv. 1 OAMal; art. 8 cpv. 1 Cost.: Obbligo assicurativo e affiliazione d'ufficio.
Il Cantone non è autorizzato ad affiliare d'ufficio le persone che già si sono assicurate così come non può affiliare con effetto retroattivo quelle che si sono assicurate tardivamente. L'assicuratore malattia, non il Cantone, è competente a statuire sull'obbligo di versare un supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva nonché sull'ammontare e sulla riduzione del medesimo.
Non può essere esentato dall'obbligo assicurativo il figlio domiciliato in Svizzera di un impiegato di un'organizzazione internazionale domiciliato all'estero.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 6 cpv. 1 e 2 LAMal, art. 2 cpv. 2, art. 6 cpv. 1 OAMal, art. 8 cpv. 1 Cost.