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Regesto

1. Art. 221 cp. 1 CP.
a) Vi è incendio quando il fuoco non può più essere domato dall'autore medesimo (consid. I, 1).
b) L'assicuratore dell'oggetto bruciato non è persona lesa (consid. I, 2).
c) L'azionista principale o unico che mette il fuoco a una cosa appartenente alla società, danneggia cosa altrui (consid. I, 3).
2. Art. 239 num. 1 cp. 1 CP.
a) Nella nozione di impresa pubblica di comunicazione sono comprese nache le aziende private che servono a tali scopi pubblici (consid. III, 2).
b) Il fatto di essere proprietari di una parte degli impianti che servono alle comunicazioni non autorizza a turbare il traffico (consid. III, 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 221 cp