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Regesto

Art. 2 cpv. 1, art. 23bis cpv. 1 e art. 23quater LBCR; art. 1 OBCR; art. 2 dell'ordinanza sulle banche estere; art. 35 cpv. 1 LBVM; art. 3 cpv. 5 OBVM; art. 1 cpv. 1 PA; obbligo di autorizzazione per le attività di back-office di una banca estera; ammissibilità dell'iscrizione e della liquidazione di succursali di fatto.
Riassunto dei compiti di sorveglianza dei mercati finanziari della Commissione federale delle banche (consid. 2). Agli accertamenti dell'osservatore non è applicabile la legge sulla procedura amministrativa; nel suo complesso, la procedura di assoggettamento deve comunque soddisfare le garanzie minime di procedura (consid. 3). Condizioni alle quali si giustifica l'istituzione di un osservatore (consid. 4). Obbligo di autorizzazione per le attività di back-office in favore di una banca estera (consid. 5). Proporzionalità dell'iscrizione a registro di commercio e della liquidazione di succursali di fatto di società estere, la cui attività sottoposta ad autorizzazione si svolge in misura preponderante all'estero e tocca solo marginalmente la piazza finanziaria svizzera (consid. 6 e 7).

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