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Regesto

Art. 2 cpv. 2 LPP e art. 1 cpv. 2 OPP 2: Esenzione dall'assicurazione obbligatoria. La rinunzia convenzionale dell'assicurato alla parte dei contributi del datore di lavoro nel caso di uscita dall'istituto previdenziale non equivale a una domanda di esenzione dall'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 OPP 2.
Art. 49 cpv. 2 LPP: Previdenza più estesa. Interpretazione di un disposto regolamentare dell'istituto previdenziale giusta il quale l'affiliazione presuppone che la persona eserciti un'attività duratura in Svizzera e non sia sufficientemente assicurata all'estero.
Art. 331 cpv. 3 CO: Obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza del personale. Questo disposto è di natura imperativa.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 1 cpv. 2 OPP 2, Art. 2 cpv. 2 LPP, Art. 49 cpv. 2 LPP, Art. 331 cpv. 3 CO