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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale con la Francia; art. 1a, 28 e 67a AIMP; art. 2, 14 e 15 CEAG; art. XIII e XIV dell'Accordo complementare con la Francia (RS 0.351.934.92); art. 10 e 23 CRic.
L'obiezione, secondo cui in Francia i documenti da trasmettere sarebbero protetti dal segreto della difesa nazionale, non è opponibile all'autorità svizzera che esegue una domanda di assistenza francese (consid. 4.1, 4.2 e 4.5); ciò vale anche riguardo alla Convenzione franco-svizzera per la tutela di questo segreto nelle relazioni tra gli eserciti dei due Stati (consid. 4.3).
Portata dell'avallo dato dall'autorità richiedente alla consegna dei documenti litigiosi (consid. 4.4).
Modalità di trasmissione delle domande di assistenza tra la Svizzera e la Francia (consid. 5).
Trasmissione spontanea di informazioni inerenti alla sfera segreta ai sensi dell'art. 67a AIMP (consid. 6.1 e 6.2).
Requisiti circa il contenuto della domanda di assistenza indirizzata all'estero (consid. 6.3).
Nella fattispecie, l'assenza del verbale di cui all'art. 67a cpv. 6 AIMP non comporta conseguenze (consid. 6.4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 1a, 28 e 67a AIMP, art. 2, 14 e 15 CEAG, art. 10 e 23 CRic, art. 67a cpv. 6 AIMP