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Regesto

Art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI; versamento a un ente assistenziale di prestazioni complementari concesse dopo la morte dell'avente diritto.
L'ente assistenziale, che ha sostenuto finanziariamente un assicurato, ha il diritto di ottenere il versamento diretto delle prestazioni complementari concesse retroattivamente, anche nel caso di decesso dell'avente diritto prima della decisione di concessione delle prestazioni; occorre tuttavia che la domanda di prestazioni complementari sia stata inoltrata quando l'assicurato era ancora in vita (consid. 4; differenza con la sentenza H 245/57 del 19 marzo 1958).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

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Artikel: Art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI

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