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Regesto

Art. 173 e 32 CP; diffamazione commessa da una parte in un processo.
1. Chi, in occasione di una procedura di conciliazione o giudiziaria, fa affermazioni lesive dell'onore può prevalersi non solo della prova liberatoria prevista dall'art. 173 n. 2 CP, ma anche delle norme applicabili della procedura cantonale (per es. sull'obbligo di esporre i fatti e di motivare le proprie allegazioni), a condizioni che queste affermazioni concernano l'oggetto del litigio e non esorbitino da quanto necessario, che il loro autore non sappia di dire cosa non vera e che designi come tali semplici sospetti. Entro questi limiti, affermazioni lesive dell'onore possono essere, in linea di principio, giustificate in base all'art. 32 CP in relazione con le corrispondenti norme del diritto di procedura applicabile. Determinante per decidere sino a dove si estenda nel singolo caso l'impunità è, oltre i principi sopra evocati, il contenuto concreto del diritto di procedura (consid. 4a; cambiamento della giurisprudenza).
2. Particolarità della procedura di conciliazione (consid. 4b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 173 e 32 CP, art. 173 n. 2 CP