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Regesto

Legge regolatrice di una persona giuridica.
Esame della capacità di essere parte, nel quadro del ricorso per riforma (consid. 2a).
La legge regolatrice di una persona giuridica è quella dello Stato in cui la persona giuridica ha la propria sede statutaria e in cui essa è incorporata; rimane riservata la legge dello Stato in cui la persona giuridica è effettivamente amministrata, nel caso in cui la sede statutaria sia fittizia (conferma della giurisprudenza) (consid. 3).
Applicazione della legge svizzera, quale legge della sede effettiva, a una fondazione con scopo di mantenimento e avente una sede fittizia nel Liechtenstein. Diniego della personalità giuridica di tale fondazione, illecita perché contraria all'art. 335 CC (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 335 CC