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Regesto a

Art. 345, 389 e 399 cpv. 3 lett. c CPP; effetto vincolante di una decisione di rinvio emanata dal Tribunale federale; potere cognitivo del tribunale d'appello nell'ambito del nuovo giudizio; ammissibilità di nuovi mezzi di prova.
Se il tribunale d'appello, a cui il Tribunale federale ha rinviato la causa, deve nuovamente chinarsi sulle prove, può effettuare anche un'altra valutazione delle stesse rispetto a quella della sua prima sentenza di appello, ove la ritenga più corretta. Nel procedimento che segue la decisione di rinvio il tribunale d'appello può procedere a una nuova e divergente valutazione delle prove, nella misura in cui l'accertamento dei fatti che ne risulta può ancora essere censurato sotto il profilo dell'arbitrio dinanzi al Tribunale federale e non è quindi definitivo (consid. 5.3.2).
Nell'ambito della procedura di appello, l'appellante deve presentare le sue istanze probatorie - riservati i nova - contestualmente alla dichiarazione di appello (cfr. art. 399 cpv. 3 lett. c CPP) o al più tardi prima della chiusura della procedura probatoria. Il tribunale d'appello non è tenuto a invitare le parti a proporre prove in applicazione dell'art. 345 CPP. Il principio inquisitorio e quello della verità materiale si applicano però anche nella procedura di ricorso e quindi pure nel procedimento che segue la decisione di rinvio. Di conseguenza, nell'ambito di tale procedimento, se lo ritiene utile alla ricerca della verità, il tribunale d'appello può assumere ulteriori prove che avrebbero potuto essere raccolte già in uno stadio anteriore del procedimento (consid. 5.4).

Regesto b

Art. 17 cpv. 3 Cost., art. 10 n. 1 CEDU, art. 28a CP e art. 172 CPP; tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale nella procedura penale; limiti della facoltà di non deporre, proporzionalità dell'obbligo di testimoniare.
Nel caso concreto si tratta di far luce su un tentato assassinio, ossia su un omicidio ai sensi degli art. 111-113 CP. La facoltà di non deporre giusta l'art. 172 cpv. 1 CPP non entra pertanto in considerazione (art. 28a cpv. 2 lett. b CP e art. 172 cpv. 2 lett. b n. 1 CPP; consid. 16.5.1). Conferma della giurisprudenza relativa all'esigenza di proporzionalità per far decadere la tutela delle fonti (DTF 132 I 181 consid. 4.2). Proporzionalità dell'obbligo di consegnare i documenti e le registrazioni negata nella fattispecie, dal momento che non sono rilevanti per la valutazione delle prove (consid. 16.5.2).

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Referenzen

BGE: 132 I 181

Artikel: art. 345 CPP, Art. 17 cpv. 3 Cost., art. 10 n. 1 CEDU, art. 28a CP mehr...