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Regesto

Art. 148 vCP, art. 21 seg. CP; truffa tentata.
Il reato mancato costituisce una forma di tentativo in senso largo (v. art. 21 seg. CP). Anche se mancano, in tutto o in parte, gli elementi oggettivi del reato, sussiste un tentativo, in senso largo, di truffa allorché l'autore, agendo intenzionalmente ed allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ne ha cominciato la messa in atto, manifestando in tal modo la sua decisione di commetterlo. L'intenzione deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi oggettivi; al proposito, decisivo č che l'autore abbia preso in considerazione ed accettato una situazione in cui questi elementi sono realizzati (consid. 3a).
Tentativo, in senso largo, di truffa ammesso nella fattispecie, ove l'agente, pur essendone a conoscenza, ha tentato di incassare allo sportello di una banca un assegno rubato e munito di firma falsa, credendo che il furto dell'assegno non era ancora stato denunciato e che, pertanto, quest'ultimo non era ancora stato bloccato, di modo che la banca non sarebbe stata in grado, se non difficilmente, di scoprire la manovra fraudolenta (consid. 3c).