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Regesto a

Art. 85 cpv. 1 lett. a LTF; art. 52 e 56a LPP; ricevibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in una controversia fondata sulle regole di responsabilità della previdenza professionale.
Lasciata aperta la questione se le controversie fondate sulle regole di responsabilità degli art. 52 e 56a LPP costituiscano dei casi di responsabilità statale ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 2.2).

Regesto b

Art. 73 LPP; procedura d'azione davanti al tribunale cantonale competente in materia di previdenza professionale.
Richiamo di alcuni principi disciplinanti la procedura di prima istanza in materia di previdenza professionale (consid. 5).

Regesto c

Art. 56a LPP (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2004); responsabilità in caso di insolvenza di un istituto di previdenza; esame dei presupposti della responsabilità.
Richiamo dei presupposti della responsabilità (consid. 8).
L'azione del Fondo di garanzia LPP non è sussidiaria rispetto a un'eventuale azione fondata sull'art. 52 LPP (consid. 9.1).
Se al momento della promozione dell'azione non si può stabilire l'entità del danno, né con esattezza né in maniera approssimativa, poiché il ricavo dalla liquidazione dell'istituto di previdenza è incerto, il Fondo di garanzia LPP può nondimeno fare valere l'intero suo pregiudizio, a condizione che l'utile della liquidazione sia ceduto al responsabile del danno (consid. 9.2).
Il danno deve corrispondere all'aggravamento oggettivo della situazione finanziaria dell'istituto di previdenza causato dal o dai differenti comportamenti illeciti rimproverati. La diversità dei fattori suscettibili di influire sulla sostanza di un istituto di previdenza impone di esaminare per ogni comportamento rimproverato se e in quale misura esso è correlato al danno subito dall'istituto di previdenza (consid. 11).

Regesto d

Art. 71 cpv. 1 LPP; art. 49 segg. e 60 OPP 2 (nel suo tenore in vigore fino al 31 marzo 2000); risanamento di un istituto di previdenza; apprezzamento della natura illecita di un trasferimento immobiliare a titolo di pagamento di un arretrato contributivo; effetti del trasferimento.
Nell'ambito del risanamento di un istituto di previdenza, all'epoca dei fatti la compensazione di un arretrato contributivo mediante il trasferimento di immobili realizzabili non era illegale, sebbene anche questo trasferimento comportasse la violazione provvisoria delle regole fissate per legge in materia di investimento patrimoniale di un istituto di previdenza (consid. 12.5).
Questo trasferimento significava l'estinzione del debito contributivo mediante pagamento e comportava l'interruzione di ogni nesso causale tra il danno e l'insieme dei fatti intervenuti precedentemente al trasferimento (consid. 13.3 e 14.2).

Regesto e

Art. 11 LPP; effetti della disdetta del contratto di affiliazione che lega un datore di lavoro a un istituto di previdenza.
L'insolvenza di un istituto di previdenza può risultare solo da atti commessi nell'ambito della sua amministrazione, della sua gestione e del suo controllo. La disdetta da parte del datore di lavoro non è in sé di natura tale da causare un danno all'istituto di previdenza (consid. 15.3).

Regesto f

Procedura amministrativa cantonale; diritto a ripetibili degli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico; banca cantonale.
Sebbene la Banca cantonale neocastellana sia un istituto di diritto pubblico, ciò non significa ancora che essa sia intervenuta nella procedura in qualità di organismo incaricato di un compito di diritto pubblico. Necessità di esaminare concretamente la natura e l'ampiezza dell'intervento della Banca nel caso di specie (consid. 17).

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Artikel: art. 52 e 56a LPP, Art. 85 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 73 LPP, art. 52 LPP mehr...