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Regesto

Art. 75 CC; termine di un mese per contestare una risoluzione di un'associazione; perenzione.
Il termine di perenzione di un mese previsto dal diritto federale può essere salvaguardato con la domanda di un esperimento di conciliazione, se dopo il fallimento di quest'ultimo viene incoata un'azione innanzi al tribunale entro il termine previsto dal diritto processuale cantonale (consid. 3). Non beneficia della protezione della buona fede colui che può constatare già sulla base del solo testo di legge la durata del termine per l'inoltro dell'azione lasciato scadere (consid. 4). Termini brevi per promuovere un'azione sono oggettivamente giustificati e non rappresentano una trappola processuale per le parti patrocinate da un avvocato (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 75 CC