Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Separazione delle procedure e delforo intercantonale.
1. Le disposizioni di diritto federale relative alla competenza intercantonale prevalgono sulle prescrizioni cantonali concernenti la competenza ratione materiae (consid. 1).
2. Gli art. 68 e 350 num. 1 CP non conferiscono all'imputato il diritto di essere giudicato, per tutti i reati, dallo stesso giudice e in un'unica procedura (consid. 2).
3. Art. 263 PPF. Separazione del foro intercantonale in un caso ove l'imputato è perseguito in un cantone per un delitto, mentre in un altro cantone già esiste contro di lui un decreto di condanna per una contravvenzione (consid. 3).
4. Art. 156 cpv. 2 OG. Quando la domanda di un'autorità cantonale volta alla determinazione del foro si rivela abusiva, le spese possono essere addossate al cantone (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 156 cpv. 2 OG