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Regesto

Art. 4 cpv. 1 LAVS, art. 6 cpv. 1 OAVS: Contributi sui diritti percepiti da un musicista. I diritti percepiti da un musicista sulla vendita di dischi costituisce reddito di attività indipendente soggetto a contributo (consid. 3).
Art. 7 cpv. 2 della convenzione di sicurezza sociale con la Francia, art. 4 di quella con il Portogallo e art. 5 cpv. 1 di quella con la Gran Bretagna: Assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro.
- Non si può derogare al principio dell'assoggettamento alla legislazione del posto di lavoro perché un assicurato non è stato assoggettato a contributo nello Stato in cui ha esercitato l'attività lucrativa (consid. 4b).
- Luogo in cui si esercita l'attività professionale di un musicista che dirige una registrazione è quello in cui essa si attua (consid. 4c).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4 cpv. 1 LAVS, art. 6 cpv. 1 OAVS