Regesto
Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria.
Nozione di bisogno: in linea di principio sono determinanti soltanto le risorse finanziarie del richiedente ed eventualmente quelle delle persone obbligate a mantenerlo, non invece quelle di un'associazione di cui il richiedente fa parte (neppure se vi occupa una funzione direttiva).
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Artikel: Art. 4 Cost.