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Regesto

Art. 1 cpv. 2, 6bis ed 11 LAMI.
- Natura dei contributi. Applicazione per analogia, nell'assicurazione sociale contro le malattie, del principio contenuto negli art. 841 ed 848 CO, secondo cui il diritto delle assicurazioni precede il diritto delle cooperative.
- Organo competente per l'espulsione di un assicurato che ritarda a pagare suoi contributi. Non è contrario al diritto federale che una cassa-malati riconosciuta, costituita nella forma della società cooperativa, incarichi un proprio organo subalterno di espellere il membro moroso.
Art. 30 cpv. 1 LAMI: Decisione suscettibile a ricorso.
- La firma non è sempre un elemento indispensabile della decisioneamministrativa, neppure ove la legge esiga la notificazione per iscritto.
- La cassa che a motivo di presumere l'opposizione dell'assicurato può emanare sin dall'inizio una decisione formale.

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Referenzen

Artikel: Art. 30 cpv. 1 LAMI