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Regesto

Art. 22 LL, 341bis cpv. 5 vCO (329d cpv. 2 CO); presupposti per la sostituzione del riposo o delle vacanze con denaro alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il divieto di sostituire il riposo o le vacanze mediante il pagamento di una somma in denaro non si estingue alla cessazione del rapporto di lavoro. Una tale sostituzione è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (consid. 5a).
Art. 341bis cpv. 3 vCO (art. 329c CO). Il diritto alle vacanze dell'anno di lavoro considerato è perento se non esercitato entro la fine dell'anno successivo (consid. 5b).
Reiezione di pretese avanzate alla cessazione del rapporto di lavoro tendenti alla sostituzione del riposo settimanale mediante il versamento di una somma in denaro, in virtù degli art. 2 CC e 22 LL (consid. 8).

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Referenzen

Artikel: Art. 22 LL, art. 329c CO, art. 2 CC