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Regesto

Art. 84 cpv. 1 lett. a DPA. Revisione.
Per interpretare l'art. 84 cpv. 1 lett. a DPA ci si deve riferire alla giurisprudenza e alla dottrina relative all'art. 397 CP. Un fatto o un mezzo di prova va considerato come nuovo o ignoto all'amministrazione quando, nel procedimento aperto contro l'imputato, l'amministrazione non era in grado di valutarlo ai fini della propria decisione (consid. 2a, 3b).
Un fatto o un mezzo di prova è rilevante, in particolare, quando si tratti di circostanze suscettibili d'influenzare seriamente la qualificazione giuridica o la misura della pena, che l'amministrazione non ha preso in considerazione (consid. 2b) e che comporterà verosimilmente una modifica della decisione iniziale. In linea di principio, tutti i documenti allestiti o utilizzati durante l'inchiesta devono figurare nell'incarto (consid. 3c).
Raggio d'azione di un apparecchio di radiocomunicazione considerato quale fatto nuovo rilevante per la repressione di un'infrazione alla legge sulle telecomunicazioni (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 84 cpv. 1 lett. a DPA, art. 397 CP