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Regesto

Art. 47 cpv. 5 ONCS.
Con riserva dei casi previsti dall'art. 26 cpv. 2 LCS, il conducente di un veicolo puň contare che un pedone, il quale abbia raggiunto un'isola spartitraffico, vi effettui una fermata prudenziale prima di proseguire la sua marcia sulla carreggiata. Tale principio vale anche laddove l'isola spartitraffico non sia collegata con un passaggio pedonale, nonché laddove non si sia in presenza di una vera e propria isola spartitraffico, bensě di un'installazione che adempia la stessa funzione (per esempio, una piattaforma asfaltata, ubicata alla confluenza di due strade).