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Regesto

Art. 18 cpv. 2 e 19 OCStr.
1. Distinzione tra la fermata volontaria e il parcheggio (consid. 1).
2. La colpa penale può essere esclusa per parcheggio vietato, dovuto a forza maggiore.
3. Il parcheggio o la fermata volontaria a 150 m dal dosso, su una tratta di strada rettilinea con una pendenza di 5% e una carreggiata bagnata e molto sdrucciolevole, non è contrario all'art. 19 cpv. 2 lett. a, rispettivamente all'art. 18 cpv. 2 lett. a OCStr. (consid. 2).
4. L'art. 19 cpv. 2 lett. b OCStr. non eccede i limiti fissati nello art. 37 cpv. 2 LCStr, sul quale è fondato (consid. 3).
5. La contravvenzione all'art. 19 cpv. 2 lett. b OCStr, non è giustificata da forza maggiore, quando, nonostante lo stato dell'automobile, il conducente avrebbe potuto salire sul marciapiede per parcheggiarvi (consid. 3).
6. Nesso causale adequato trala colpa commessa elelesioni corporali subite da un terzo (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 37 cpv. 2 LCStr