Regesto
Art. 308 cpv. 1 CP.
Il testimone che rettifica la propria falsa dichiarazione dopo che terzi l'hanno, con pių interventi, indotto ad effettuare tale rettifica dandogli a divedere che, in caso contrario, avrebbe dovuto aspettarsi serie difficoltā - non importa di qual genere -, non agisce spontaneamente (consid. 2).