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Regesto

Decreto del Consiglio federale del 26 giugno 1972 che vieta l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri (DCF); decreto federale del 23 marzo 1961/21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (DAFE); art. 52 cpv. 3 CC; art. 643 cpv. 2 CO.
1. Competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia ad accertare la nullità di un negozio giuridico secondo il DCF (consid. 1a).
2. Il fatto che una società anonima abbia uno scopo illecito ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 CC non esclude la sua legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo, in applicazione della teoria detta della sanatoria (art. 643 cpv. 2 CO) (consid. 1c).
3. Legittimazione di un azionista ad impugnare una decisione che concerne direttamente soltanto la società anonima; legittimazione negata nella fattispecie (consid. 1d).
4. Un negozio giuridico nullo secondo il DCF rimane nullo anche dopo l'abrogazione di tale normativa. È tuttavia possibile che l'azione per il ripristino dello stato di diritto anteriore sia prescritta. Incombe al giudice civile di risolvere la questione della prescrizione (consid. 2a, 3a).
5. Momento determinante per l'assoggettamento al DCF di un acquisto immobiliare (consid. 2b).
6. Esigenze relative alla prova che una società non è dominata da persone con domicilio o sede all'estero (consid. 2d).
7. Azione di scioglimento di una società il cui scopo sia illecito (consid. 3b).

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Referenzen

Artikel: art. 52 cpv. 3 CC, art. 643 cpv. 2 CO