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Regesto

Svolgimento del meccanismo restitutorio in seguito a nullità di un contratto bilaterale; conseguenze della nullità, in virtù delle disposizioni sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, del trasferimento di cartelle ipotecarie al portatore.
1. Le prestazioni ricevute reciprocamente devono essere restituite simultaneamente. Per quanto concerne la procedura giudiziaria, ciò ha, di regola, come conseguenza che, in un primo giudizio, va statuito definitivamente sia sulla pretesa dell'attore che sulla controprestazione a suo carico (sentenza di condanna condizionale), e in seguito, in un secondo giudizio, va deciso se l'attore ha fornito la prestazione impostagli o l'ha per lo meno garantita in modo che pervenga necessariamente al convenuto al momento in cui questi effettui la propria prestazione (consid. 3).
2. Ove il trasferimento di cartelle ipotecarie al portatore a garanzia di un mutuo sia stato dichiarato nullo in base alle disposizioni sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, il giudice adito non può sospendere le decisioni necessarie allo svolgimento del meccanismo restitutorio per il motivo che occorre attendere l'esito di una procedura di ripristino dello stato di diritto anteriore ai sensi dell'art. 22 DAFE (consid. 4 e 6).

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Referenzen

Artikel: art. 22 DAFE