Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Scioglimento di una persona giuridica avente uno scopo illecito (art. 57 cpv. 3 CC).
1. Lo scopo della società non si determina esclusivamente alla stregua della formulazione dello scopo statutario, ma anche secondo i fini effettivamente perseguiti. Ove la società sia in realtà utilizzata unicamente per eludere le disposizioni sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, essa non si limita a usare mezzi inammissibili per perseguire i suoi fini. Lo stesso scopo della società è illecito ai sensi dell'art. 57 cpv. 3 CC (consid. 1).
2. L'art. 57 cpv. 3 CC è applicabile anche alle società anonime (consid. 2; conferma della giurisprudenza).
3. Un'azione, promossa prima dell'entrata in vigore (1o gennaio 1985) della LAFE, tendente allo scioglimento di una persona giuridica con devoluzione del suo patrimonio all'ente pubblico e fondata direttamente sulle disposizioni generali del diritto civile, non si prescrive finché persiste lo stato di fatto illecito (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 57 cpv. 3 CC