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Regesto

Art. 6 della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; art. 15 dell'ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati; art. 30 LSu; art. 12 LDPA. Restituzione di contributi all'esportazione; prescrizione.
I contributi all'esportazione accordati sulla base dell'art. 6 della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati non sono dei sussidi ai sensi della legge sui sussidi, la cui restituzione è esclusa in virtù di quanto previsto dall'art. 30 cpv. 2 LSu (consid. 3.3).
L'ottenimento fraudolento di un contributo all'esportazione non costituisce una contravvenzione doganale (consid. 3.4).
I contributi all'esportazione accordati a torto possono essere chiesti in restituzione in ogni momento entro 5 anni dal loro versamento e senza ulteriori condizioni (consid. 3.5 e 4.1).
Il comportamento penalmente rilevante in questione non può essere considerato né come un reato continuato, né come un atto costituente un tutt'uno dal punto di vista della prescrizione (consid. 4.2).
Interruzione della prescrizione (consid. 4.3).
Sintanto che gli atti (oggettivamente) punibili sui quali si fonda la domanda di restituzione non sono prescritti, il contributo percepito a torto dev'essere rimborsato con gli interessi (consid. 4.4).

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Referenzen

Artikel: art. 30 LSu, art. 30 cpv. 2 LSu